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Sez. 1, Sentenza n. 22480 del 19/10/2006 (Rv. 594606 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Principi sul perfezionamento stabiliti dalle sentenze della Corte costituzionale - Perfezionamento per il notificante - Consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Non completamento per fatto non imputabile al notificante - Rinnovazione - Ammissibilità - Fattispecie relativa a notifica di controricorso per cassazione.
Stato
decisa il 2006-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594606-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

A seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005 ed in particolare dell'affermarsi del principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata, non potendo ricadere sul richiedente la notifica le conseguenze di un errore che non sia al medesimo imputabile, ovvero che si verifichi quando il buon esito della notificazione dipenda dallo stesso destinatario.(Nella fattispecie la S.C. ha quindi escluso la tardività, e dunque l'inammissibilità, del controricorso per cassazione, la cui notifica era stata richiesta in termini dal controricorrente nel domicilio eletto dal ricorrente, ma non era andata a buon fine - e dunque era stata rinnovata fuori termine - perché il domiciliatario era risultato sconosciuto all'indirizzo indicato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)