diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 1025 del 19/01/2005 (Rv. 579388 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A MEZZO POSTA | Perfezionamento, per il notificante, alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - "Ratio" - Conseguenze - Mancata notificazione per erronea indicazione, sulla busta, dell'indirizzo del destinatario - Nuova richiesta di spedizione del plico con indirizzo esatto - Tempestività della notificazione - Rilevanza, a tal fine, della prima richiesta di notifica.
Stato
decisa il 2005-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579388-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A MEZZO POSTA

In tema di notificazioni a mezzo del servizio postale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 la notificazione di un atto processuale (nella fattispecie, ricorso per Cassazione) si intende perfezionata, per il notificante, alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, non potendo ricadere sul richiedente le conseguenze di un errore o di un'inerzia dell'ufficiale giudiziario medesimo. A tal riguardo, poichè la compilazione dell'indirizzo sulla busta è atto dell'ufficiale giudiziario - o comunque incombe su di lui l'obbligo di controllarne l'esattezza, - nel caso di indirizzo errato e di conseguente mancata notificazione, la parte interessata può chiedere una nuova trasmissione del plico con l'indirizzo esatto e la data di notificazione dell'atto, al fine di stabilirne la tempestività, va individuata in quella della prima richiesta di notifica, non andata a buon fine per fatto ascrivibile all'ufficiale giudiziario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)