Sez. L, Sentenza n. 7018 del 13/04/2004 (Rv. 572024 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE | Notifica a mezzo posta - Sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 - Perfezionamento della notifica per il richiedente al momento dell'affidamento all'ufficiale giudiziario, e non al momento della ricezione, come per il destinatario - Applicabilità di detto principio anche alle notifiche effettuate con altre modalità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE
In tema di notificazioni, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 - dichiarativa della illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 del codice di procedura civile e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione di atti a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - deve ritenersi operante nell'ordinamento vigente un principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato, mentre per il destinatario essa si perfeziona con la ricezione dell'atto ovvero al compimento di tutte le attività e al verificarsi di tutte le condizioni previste per consentirne la conoscenza, tutte le volte in cui il buon esito della notificazione dipenda da terzi o dallo stesso destinatario. (Nella specie, in applicazione del principio di cui alla massima, la S.C. ha ritenuto ammissibile il controricorso affidato per la notificazione all'ufficiale giudiziario entro il termine prescritto dall'art. 370 cod. proc. civ. - non ricevuto dal destinatario per aver quest'ultimo erroneamente indicato l'indirizzo nella propria elezione di domicilio - e poi nuovamente notificato al ricorrente presso la cancelleria della Corte ai sensi dell'art. 366, secondo comma, cod. proc. civ. nella persistente ignoranza del corretto recapito del destinatario).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)