Sez. 1, Sentenza n. 690 del 25/01/1983 (Rv. 425428 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO - NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO - SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI DIFENSORE, PRIVO DELLO IUS POSTULANDI, DIVERSO DAL PROCURATORE DELLO ATTORE - IRRILEVANZA - COSTITUZIONE DELL'ATTORE - VALIDITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO - NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO - SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI DIFENSORE, PRIVO DELLO IUS POSTULANDI, DIVERSO DAL PROCURATORE DELLO ATTORE - IRRILEVANZA - COSTITUZIONE DELL'ATTORE - VALIDITÀ.*
Sulla validità dell'atto introduttivo del giudizio e della Costituzione dell'attore, a mezzo di procuratore legalmente esercente, non incide la circostanza che la nota di iscrizione a ruolo sia stata sottoscritta da altro difensore, privo dello "ius postulandi", in quanto tale nota integra un atto autonomo, con finalità meramente fiscali ed amministrativo, il quale non richiede, come requisito essenziale, alcuna sottoscrizione. (V 921/69).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 71, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 71
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)