Sez. 1, Sentenza n. 8189 del 29/08/1997 (Rv. 507287 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO | Nota di iscrizione - Sottoscrizione da parte di procuratore privo di specifico mandato - Irrilevanza - Successivo compimento di atti processuali - Nullità - Sanatoria - Ex art. 157 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO
Non può considerarsi elemento essenziale della nota di iscrizione a ruolo la esistenza di uno specifico mandato rilasciato, all'uopo, al procuratore che abbia ad essa apposto la propria sottoscrizione, trattandosi, nella specie, di attività meramente fiscale ed amministrativa, caratterizzata da una sua peculiare autonomia e non richiedente alcuna formale attività di sottoscrizione. È, invece, affetto da nullità ciascun singolo atto processuale compiuto dal procuratore privo di un apposito mandato scritto, anche se tale nullità deve ritenersi sanata, ex art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., ove non eccepita nella prima difesa o istanza successiva all'atto medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 347, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 71, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 71
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)