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Sez. 3, Sentenza n. 9874 del 11/05/2005 (Rv. 582785 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO | Nota d'iscrizione a ruolo - Sottoscrizione del difensore - Mancanza - Conseguenze - Nullità dell'atto introduttivo del giudizio o della nota stessa - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582785-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO

L'omissione della sottoscrizione del difensore sulla nota di iscrizione a ruolo, fermo che non può comportare alcuna nullità dell'atto di introduzione del giudizio, giusta il principio di cui all'art. 159, primo comma, cod. proc. civ., non determina nemmeno alcuna nullità della nota stessa per le seguenti ragioni: a) l'art. 71 disp. di att. al cod. proc. civ. (anche nel testo recentemente modificato dall'art. 3 del d.l. n. 28 del 2002, convertito con modificazioni nella l. n. 91 del 2002), nell'individuare il contenuto della nota stessa non esige la sottoscrizione del difensore, bensì solo la sua indicazione, onde la sottoscrizione non può essere considerata un suo elemento essenziale, dovendosi, inoltre, tener presente che l'art. 125 cod. proc. civ. non indica la nota fra gli atti che devono recare la sottoscrizione del difensore, quando la parte non agisca in proprio; b) qualora, nonostante la mancata previsione della sottoscrizione come elemento della nota, si ipotizzasse un apprezzamento della sua omissione ai sensi del secondo comma dell'art. 156 cod. proc. civ., l'omissione stessa non apparirebbe determinativa di alcuna inidoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo, atteso che lo scopo della nota di iscrizione a ruolo è che tramite l'ufficio di cancelleria del giudice adito la causa sia portata a conoscenza del giudice stesso ed esso è senz'altro raggiunto anche senza che la nota sia sottoscritta dal difensore; c) infine, non è senza rilievo che l'esercizio del ministero di difensore, tutte le volte che non si estrinsechi nel compimento di una vera e propria attività processuale (e tale non è la redazione della nota, che risponde sostanzialmente a finalità di natura amministrativa), non deve necessariamente avvenire personalmente da parte del difensore, che può ricorrere ad ausiliari, onde, poiché la sottoscrizione servirebbe solo ad accertare la provenienza della nota dal difensore, ben si comprende perché il legislatore non l'abbia ritenuta necessaria.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 71, Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 159 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 168

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)