Sez. U, Sentenza n. 2272 del 09/04/1984 (Rv. 434323 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - GIUDICE DELEGATO - DECRETI - RECLAMI - IMPRENDITORE AMMESSO AL CONCORDATO PREVENTIVO E POI ASSOGGETTATO ALLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA EX D.L. N. 26 DEL 1979, CONVERTITO IN LEGGE N. 95 DEL 1979 - PROVVEDIMENTI RESI DAL GIUDICE DELEGATO AL CONCORDATO MEDESIMO, E POI DEL TRIBUNALE IN SEDE DI RECLAMO, DI RIGETTO DELL'ISTANZA DEL COMMISSARIO DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, RIVOLTA A CONSEGUIRE LO "SVINCOLO" IN FAVORE DI QUEST'ULTIMA PROCEDURA DELLE SOMME DEPOSITATE DAL DEBITORE ALL'ATTO DI APERTURA DEL CONCORDATO - ESPERIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE, EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - GIUDICE DELEGATO - DECRETI - RECLAMI - IMPRENDITORE AMMESSO AL CONCORDATO PREVENTIVO E POI ASSOGGETTATO ALLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA EX D.L. N. 26 DEL 1979, CONVERTITO IN LEGGE N. 95 DEL 1979 - PROVVEDIMENTI RESI DAL GIUDICE DELEGATO AL CONCORDATO MEDESIMO, E POI DEL TRIBUNALE IN SEDE DI RECLAMO, DI RIGETTO DELL'ISTANZA DEL COMMISSARIO DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, RIVOLTA A CONSEGUIRE LO "SVINCOLO" IN FAVORE DI QUEST'ULTIMA PROCEDURA DELLE SOMME DEPOSITATE DAL DEBITORE ALL'ATTO DI APERTURA DEL CONCORDATO - ESPERIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE, EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*
Con riguardo ad imprenditore ammesso al concordato preventivo e poi assoggettato alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al d.l. 30 gennaio 1979 n. 26 (convertito in legge 3 aprile 1979 n. 95), i provvedimenti resi dal giudice delegato al concordato medesimo, e poi dal tribunale in Sede di reclamo, di rigetto della istanza del Commissario dell'amministrazione straordinaria, rivolta a conseguire lo "svincolo" in favore di tale ultima procedura delle somme depositate dal debitore all'atto dell'apertura del concordato, sotto il profilo della loro persistente destinazione a coprire le spese del concordato medesimo, configurano Esercizio di funzioni amministrative, non giurisdizionali, in quanto attengono alla gestione di dette somme, senza decidere sulla questione della loro spettanza in via definitiva, che resta deducibile, nella competente Sede, nell'ambito dell'acquisizione dei beni dell'impresa sottoposta alla nuova procedura e della definizione dei crediti eventualmente sorti nel corso di quella precedente. Ne consegue che avverso la suddetta decisione del tribunale su quel reclamo non è esperibile il ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 163 CORTE COST., Legge Falliment. art. 164, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 164, Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167, Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 1 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)