Sez. 1, Sentenza n. 7522 del 12/08/1997 (Rv. 506702 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - GIUDICE DELEGATO - DECRETI - RECLAMI | Decreto del giudice delegato di rigetto dell'istanza di sospensione di una vendita - Decreto confermativo del Tribunale in sede di reclamo - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - GIUDICE DELEGATO - DECRETI - RECLAMI
Non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. il provvedimento del Tribunale fallimentare di rigetto del reclamo avverso il provvedimento con il quale il giudice delegato abbia respinto l'istanza dell'imprenditore posto in concordato preventivo volta ad ottenere la sospensione della vendita di una quota societaria, trattandosi di un atto privo di contenuto decisorio e inidoneo ad incidere su posizioni di diritto soggettivo dell'imprenditore.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 164, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 164
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)