Sez. 1, Sentenza n. 9583 del 01/10/1997 (Rv. 508427 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - GIUDICE DELEGATO - DECRETI - RECLAMI | Su decreto di "archiviazione della procedura" - Provvedimento di revoca da parte del tribunale e di differimento degli effetti per motivi di opportunità - Impugnabilità per Cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - GIUDICE DELEGATO - DECRETI - RECLAMI
In tema di concordato preventivo, Il decreto con il quale il tribunale, su reclamo, revoca il provvedimento del giudice delegato di "archiviazione della procedura" e differisce tale "archiviazione" per motivi di opportunità in relazione alla pendenza di controversie concernenti la spettanza di somme ricavate dalla vendita di beni ceduti ai creditori non ha natura decisoria e, conseguentemente, non è impugnabile per Cassazione a norma dell'art. 111 Cost..
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 164, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 164, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)