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Sez. 2, Sentenza n. 1865 del 13/07/1966 (Rv. 323635 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - NULLITA - SANATORIA - VIZI ATTINENTI ALLA PERSONA E AL LUOGO - COSTITUZIONE DELLE PARTI - RINNOVAZIONE DELL'ATTO - SANATORIA CON EFFICACIA EX TUNC.*
Stato
decisa il 1966-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323635-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - NULLITA - SANATORIA - VIZI ATTINENTI ALLA PERSONA E AL LUOGO - COSTITUZIONE DELLE PARTI - RINNOVAZIONE DELL'ATTO - SANATORIA CON EFFICACIA EX TUNC.*

I vizi di notificazione delle impugnazioni in genere -nella specie, dell'atto di appello- e quelli attinenti alla persona e al luogo in cui essa deve essere eseguita, in specie, non determinano la inesistenza giuridica dell'atto, ma solo la nullita di esso, sanabile ex tunc con la Costituzione in giudizio della parte ovvero attraverso la rinnovazione dell'atto ai sensi dell'art. 291 cod.proc.civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)