Sez. 3, Sentenza n. 1965 del 25/07/1967 (Rv. 328949 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - NULLITA - SANATORIA - VIZI ATTINENTI ALLA PERSONA E AL LUOGO - RINNOVAZIONE DELL'ATTO EFFETTUATA VOLONTARIAMENTE DALL'APPELLANTE - SANATORIA CON EFFICACIA EX TUNC.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - NULLITA - SANATORIA - VIZI ATTINENTI ALLA PERSONA E AL LUOGO - RINNOVAZIONE DELL'ATTO EFFETTUATA VOLONTARIAMENTE DALL'APPELLANTE - SANATORIA CON EFFICACIA EX TUNC.*
I vizi della notificazione dell'atto di appello attinenti alla persona e al luogo in cui deve essere eseguita non determinano l'inesistenza giuridica dell'atto, ma soltanto la nullita di esso, sanabile ex tunc con la Costituzione in giudizio della parte ovvero attraverso la rinnovazione dell'atto ai sensi dell'art.291 cod. proc. civ.. ai fini della sanatoria delle irregolarita della notificazione dell'atto di appello, la rinnovazione della notificazione, effettuata ad iniziativa della parte (appellante) anteriormente all'udienza di prima comparizione, equivale alla rinnovazione disposta dall'istruttore ex art.291 cod. proc. civ.. invero, il rimedio spontaneamente adottato dall'appellante, che si sia reso da se stesso conto della nullita della prima notificazione del suo atto di impugnazione, ed abbia, percio, provveduto ad effettuarne ritualmente una seconda da un lato, rende assolutamente inutile (e percio non necessaria) una ulteriore notificazione su ordine del giudice istruttore, dall'altro lato, ne raggiunge egualmente lo scopo (consistente in un effetto conservativo che impedisce la decadenza del diritto di impugnazione), senza peraltro, ledere, alcuno dei diritti di difesa spettanti alla controparte. (nella specie, l'atto di appello era stato notificato, una prima volta, tempestivamente, ma al domicilio reale dell'appellato anziche presso il suo procuratore costituito, e, una seconda volta, presso questo ultimo, ad iniziativa dell'appellante stesso, ma dopo la scadenza del termine utile per la proposizione del gravame). (sulla prima parte, Conf. 1865-66 massima n. 323635 Cfr. Anche 81-62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)