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Sez. 3, Sentenza n. 3582 del 25/11/2008 Ud. (dep. 27/01/2009) Rv. 242737 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Condono edilizio - Oblazione - Attestazione della congruità del pagamento - Effetto estintivo - Necessità del decorso del termine di trentasei mesi - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242737-01

EDILIZIA - IN GENERE

L'estinzione per condono del reato costituito da illecito edilizio, laddove la competente autorità comunale abbia attestato la congruità dell'oblazione corrisposta, non necessita del decorso di trentasei mesi dalla data di effettuazione del versamento. (V. Corte cost. n. 219 del 2008).

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Legge 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 com. 32 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 com. 36 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)