Sez. 3 - , Sentenza n. 47128 del 19/04/2018 Cc. (dep. 17/10/2018) Rv. 274322 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Richiesta di permesso in sanatoria successivo all'irrevocabilità della sentenza di condanna - Sola corresponsione dell'oblazione - Estinzione del reato - Esclusione - Caducazione dell'ordine di demolizione - Esclusione.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
La corresponsione, integrale e nei termini, della somma stabilita a titolo di oblazione per la definizione dell'illecito edilizio, non determina, ove sia intervenuta sentenza definitiva di condanna, né l'estinzione del reato, né l'automatica caducazione dell'ordine di demolizione, che può essere revocato soltanto a seguito del rilascio del permesso in sanatoria. (Nella fattispecie la Corte ha precisato che, in base al disposto dell'art. 38, comma terzo, della legge n. 47 del 1985, in conseguenza del pagamento dell'oblazione, non si deve tener conto della condanna ai fini dell'applicazione della recidiva e del beneficio della sospensione condizionale della pena).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 45 art. 20, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)