Sez. U, Sentenza n. 4665 del 18/10/1978 (Rv. 394342 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONTROVERSIE SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - INCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONTROVERSIE SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - INCLUSIONE.*
In tema di controversie sui licenziamenti individuali, le leggi 15 luglio 1966 n 604 e 20 maggio 1970 n 300 (statuto dei lavoratori), le quali riguardano i rapporti con datori di lavoro privati ovvero enti pubblici economici, non introducono alcuna limitazione o deroga alle norme che devolvono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le cause vertenti su rapporti di pubblico impiego, costituiti con lo stato od enti pubblici non economici. (Conf 2592/74, mass n 371021; (Conf 1578/70, mass n 347469).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 27 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 1, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 37 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 1, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)