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Sez. U, Sentenza n. 1578 del 18/09/1970 (Rv. 347469 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI (AUTARCHICI TERRITORIALI) - ISTITUTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA - DIPENDENTE DI ENTE OSPEDALIERO - LEGGE SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - INAPPLICABILITA - CONTROVERSIA - CONSIGLIO DI STATO - GIURISDIZIONE.*
Stato
decisa il 1970-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347469-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI (AUTARCHICI TERRITORIALI) - ISTITUTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA - DIPENDENTE DI ENTE OSPEDALIERO - LEGGE SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - INAPPLICABILITA - CONTROVERSIA - CONSIGLIO DI STATO - GIURISDIZIONE.*

La legge 15 luglio 1966, n 604, non e applicabile ai rapporti d'impiego instaurati con enti pubblici non economici, non potendosi nella disposizione dell'ultimo comma dell'art 6 della legge medesima ravvisare una deroga ai principi generali vigenti nel nostro ordinamento in materia di delimitazione della Competenza giurisdizionale ed in particolare ai principi inerenti alla ripartizione di questa tra autorita giudiziaria ordinaria e giurisdizione amministrativa. Pertanto, della domanda con la quale una dipendente di un ente pubblico non economico (nella specie, infermiera professionale non di ruolo di un ospedale), dispensata dal servizio per scarso rendimento, assumendo che il licenziamento e 'senza causa o giustificato motivò chieda che lo ente sia dichiarata tenuta a riassumerla, e competente a conoscere il consiglio di stato, cui spetta, dopo la dichiarazione d'illegittimita costituzionale delle norme sulla composizione e sulla Competenza della gpa, la giurisdizione esclusiva in unico grado in tema di impiego pubblico. (V 2783'69 2992'69).*

Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1058 art. 4 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)