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Sez. 5, Sentenza n. 1589 del 26/01/2006 (Rv. 586657 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA | Incidenza sulla autonomia e indipendenza dei rapporti sostanziali tra creditore e ciascun obbligato - Esclusione - Conseguenze - Estensione, ex art. 1306, secondo comma, cod. civ., della sentenza pronunciata in un giudizio tra l'amministrazione finanziaria e un condebitore solidale - Possibilità - Condizioni - Estraneità al giudizio dei richiedenti e passaggio in giudicato della decisione - Affermazione.
Stato
decisa il 2006-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586657-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA

In tema di solidarietà tributaria, il vincolo solidale nell'adempimento dell'obbligazione - nella specie imposta di registro per compravendita immobiliare - non incide sull'autonomia ed indipendenza dei rapporti sostanziali tra il creditore e ciascun obbligato. Ne consegue che, se i condebitori solidali hanno partecipato al giudizio in cui è stata emessa la sentenza passata in giudicato nei riguardi di alcuno di essi per effetto della mancata proposizione, da parte del creditore, di impugnazione nei suoi confronti, non possono giovarsi di tale giudicato (cosiddetto diretto) per impedire l'esame dell'impugnazione proposta invece nei loro confronti. A tal riguardo, la disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 1306 cod. civ. - che consente al condebitore solidale di opporre al creditore la sentenza definitiva favorevole, non fondata su ragioni personali, intervenuta tra questi ed altro condebitore, in deroga ai limiti soggettivi del giudicato (cosiddetto riflesso) - postula che il condebitore che la invoca sia rimasto estraneo al relativo giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306 com. 2, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)