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Sez. 1, Sentenza n. 6355 del 27/06/1998 (Rv. 516793 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) (TRIBUTI LOCALI ANTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - DIRITTI ACCESSORI, DIRITTI SPECIALI E ADDIZIONALI | Mancato pagamento prima della dichiarazione di fallimento del debitore - Qualità di creditore condizionale del fideiussore in ordine alla eventuale azione di regresso nei confronti del fallito - Sussistenza - Ammissione con riserva del fideiussore al concorso dei creditori - Necessità - Scioglimento della riserva - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516793-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) (TRIBUTI LOCALI ANTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - DIRITTI ACCESSORI, DIRITTI SPECIALI E ADDIZIONALI

Il fideiussore che non ha pagato il creditore prima della dichiarazione di fallimento del debitore principale è considerato, a norma degli artt. 61 comma secondo e 55 comma terzo legge fallimentare, creditore condizionale in relazione all'eventuale esercizio dell'azione di regresso nei confronti del debitore fallito e va pertanto ammesso al concorso dei creditori con riserva che potrà ritenersi sciolta soltanto quando si sia verificato l'integrale soddisfacimento "ex parte creditoris" delle ragioni del creditore nel corso della procedura fallimentare.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 61, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)