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Sez. 1, Sentenza n. 6333 del 25/11/1988 (Rv. 460672 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - ACCOGLIMENTO DEL RICORSO - RINVIO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460672-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - ACCOGLIMENTO DEL RICORSO - RINVIO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO - LIMITI.*

In tema di contenzioso tributario, in base al disposto dell'art. 29, comma primo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, il rinvio da parte del giudice dell'impugnazione (commissione tributaria centrale o Corte di appello) alla commissione tributaria di secondo grado, in caso di accoglimento del ricorso, non può disporsi per questioni diverse da quelle di valutazione estimativa o relative alla misura delle pene pecuniarie, con la conseguenza che, se il detto giudice, accogliendo il ricorso per difetto di motivazione su questione di valutazione estimativa, rinvii la controversia alla commissione di secondo grado, senza pronunciarsi su altre diverse questioni che avrebbe dovuto direttamente conoscere come giudice di terzo grado, la sua decisione determina sul punto il parziale rigetto della impugnazione e la soccombenza della parte, con il conseguente interesse di questa a ricorrere per Cassazione. Sulla prima parte: (V 8977/87, mass n 456281; (V 7488/87, mass n 455441; (V 6677/87, mass n 454895; (V 6422/87, mass n 454702; (V 5984/87, mass n 454360; (V 5625/86, mass n 448114).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 29, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)