Sez. L, Sentenza n. 194 del 15/01/1986 (Rv. 443837 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - PARZIALE - IMPUTAZIONE PROPORZIONALE AI VARI DEBITI PER OMISSIONE CONTRIBUTIVA NEI CONFRONTI DELL'INPS - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - PRINCIPIO EX ART. 1193, SECONDO COMMA, COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - PARZIALE - IMPUTAZIONE PROPORZIONALE AI VARI DEBITI PER OMISSIONE CONTRIBUTIVA NEI CONFRONTI DELL'INPS - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - PRINCIPIO EX ART. 1193, SECONDO COMMA, COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
In ipotesi di adempimento parziale del datore di lavoro che abbia nei confronti dell'INPS più debiti per omissione contributiva, non è possibile l'imputazione proporzionale del pagamento ai vari debiti, giacché questi ultimi sono tutti datati nella scadenza e precisi nel relativo ammontare; pertanto trova applicazione il principio generale posto dall'art. 1193, secondo comma, cod. civ. secondo cui - in caso di più debiti scaduti che siano ugualmente garantiti per il creditore e parimenti onerosi per il debitore - il pagamento va imputato al debito più antico. (V 1347/78, mass nn 390716 e 390717).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193 com. 2, Legge 30/04/1969 num. 153 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)