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Sez. L, Sentenza n. 4501 del 15/05/1987 (Rv. 453204 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - SCATTO BIENNALE DI ANZIANITÀ CONVENZIONALE IN FAVORE DI EX COMBATTENTI - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1987-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453204-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - SCATTO BIENNALE DI ANZIANITÀ CONVENZIONALE IN FAVORE DI EX COMBATTENTI - ESTENSIONE.*

Rientrano nel concetto di retribuzione - onde restano soggetti alla disciplina della prescrizione dei crediti di lavoro - non solo gli emolumenti corrisposti in funzione dell'Esercizio della attività lavorativa, ma anche tutti gli importi che - pur senza trovare riscontro in una precisa ed eseguita prestazione lavorativa - costituiscono adempimento di obbligazioni pecuniarie, imposte al datore di lavoro da leggi o da convenzioni nel corso del rapporto, ed aventi origine e titolo nel contratto di lavoro, restando escluse solo le erogazioni originate da causa autonoma (come: rimborso spese, risarcimento di danni da obblighi contrattuali inadempiuti, mere liberalità, ecc.) e salve le eccezioni specificamente previste, secondo la preventiva valutazione del legislatore. Pertanto, lo scatto biennale di anzianità convenzionale in favore di ex combattenti (nella specie: previsto dall'art. 8 dell'accordo sindacale aziendale 10 gennaio 1958 per i dipendenti dell'a.T.C.) va qualificato come credito di lavoro e resta soggetto alla relativa disciplina della prescrizione. (V 4317/85, mass n 441790, sulla prima parte; (V 1746/82, mass n 419590, sulla prima parte; (V 1467/80, mass n 405022, sulla prima parte; (V 30/80, mass n 403397, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)