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Sez. L, Sentenza n. 4317 del 23/07/1985 (Rv. 441790 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - CERTIFICAZIONI ED ELARGIZIONI UNA TANTUM - ESCLUSIONE DALLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441790-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - CERTIFICAZIONI ED ELARGIZIONI UNA TANTUM - ESCLUSIONE DALLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - CONDIZIONI.*

Ai sensi dell'art. 27, n. 4, lett. A, del d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 (T.U. Delle norme sugli assegni familiari), nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, esulavano dalla retribuzione imponibile ai fini della contribuzione previdenziale le gratificazioni e le elargizioni concesse una volta tanto dal datore di lavoro, le quali, secondo la più rigorosa formulazione della successiva norma (art. 12 della legge n. 153 del 1969), sono invece escluse dalla retribuzione imponibile solo se presentano gli ulteriori requisiti di essere corrisposte per eventi eccezionali e non ricorrenti e di non essere collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori ed all'andamento aziendale. (V 1467/80, mass n 405022; (V 4939/78, mass n 394664; (V 1550/76, mass n 380297; (V 3215/75, mass n 377330).*

Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)