Sez. L, Sentenza n. 1467 del 04/03/1980 (Rv. 405022 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - GRATIFICAZIONI ED ELARGIZIONI UNA TANTUM - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - PREMI DI ANZIANITA - INCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - GRATIFICAZIONI ED ELARGIZIONI UNA TANTUM - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - PREMI DI ANZIANITA - INCLUSIONE.*
A norma sia dell'art 12 legge 30 aprile 1969 n 153 che dell'art 27 DPR 30 maggio 1955 n 797, le gratificazioni e le elargizioni concesse una tantum sono escluse dal calcolo della retribuzione imponibile solo quando rivestano carattere di mera liberalita e cioe non siano collegate, neppure indirettamente, al rendimento del lavoratore. Hanno pertanto carattere retributivo e sono soggetti ai contributi previdenziali i premi di anzianita previsti dai contratti collettivi, in quanto corrisposti a causa del rapporto di lavoro, in relazione all'anzianita del dipendente ed al suo compenso orario di fatto, mentre e irrilevante la non continuita e non periodicita della prestazione. (V 5749/78, mass n 395548).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)