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Sez. 5, Sentenza n. 11782 del 03/06/1980 Ud. (dep. 10/11/1980) Rv. 146576 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO GENERICO.*
Stato
decisa il 1980-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146576-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO GENERICO.*

L'elemento psicologico del delitto di bancarotta fraudolenta consiste nella coscienza e volonta di distrarre beni di pertinenza della societa e cioe di dare ai beni destinati all'Esercizio dell'impresa collettiva una destinazione diversa senza una reale contropartita per la societa. (Conf mass nn 140896, 142029 anno 1979; V anche mass n 142716 anno 1979, ove si sottolinea la distinzione, ai fini del dolo, tra la ipotesi di sottrazione, distruzione e falsificazione di libri e scritture contabili - dolo specifico - e l'ipotesi in cui i libri e le scritture sono tenuti in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari - dolo generico -).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 com. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)