Sez. 5, Sentenza n. 859 del 23/10/1978 Ud. (dep. 25/01/1979) Rv. 140896 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO GENERICO - CONSAPEVOLEZZA DELLA POSSIBILITA DI DANNO PER I CREDITORI - NECESSITA.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO GENERICO - CONSAPEVOLEZZA DELLA POSSIBILITA DI DANNO PER I CREDITORI - NECESSITA.*
L'elemento psicologico del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, prevista dall'art 216, n 1, RD 16 marzo 1942, n 267, e il dolo generico, che consiste nella coscienza e volonta di compiere Atti di distrazione di beni appartenenti al patrimonio dello imprenditore, gia in dissesto. Ma, poiche la norma incriminatrice ha lo scopo di tutelare le ragioni dei creditori, a favore dei quali l'art 2740 cod civ riconosce un diritto di garanzia sul patrimonio del debitore, occorre anche per la sussistenza del dolo la consapevolezza da parte dell'agente che gli Atti di distrazione cagionano o possono cagionare danno alla massa dei creditori.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)