Sez. 5, Sentenza n. 674 del 16/11/1982 Ud. (dep. 27/01/1983) Rv. 157108 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO GENERICO - SUFFICIENZA.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO GENERICO - SUFFICIENZA.*
L'elemento psicologico della bancarotta fraudolenta per distrazione è il dolo generico, che si esaurisce nella coscienza e volontà degli Atti di distrazione. Non è richiesto quindi il fine specifico o la previsione certa di un danno alle ragioni dei creditori. (Conf mass n 146204; (Conf mass n 146576; (Conf mass n 145258).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)