Sez. 2, Sentenza n. 2127 del 05/05/1978 (Rv. 391511 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - CONDIZIONI - CREDITO NON DI FACILE E PRONTA LIQUIDAZIONE - RILEVANZA - CONDIZIONI - CREDITO FATTO VALERE COME DOMANDA RICONVENZIONALE DI CONDANNA - CONSEGUENZE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - CONDIZIONI - CREDITO NON DI FACILE E PRONTA LIQUIDAZIONE - RILEVANZA - CONDIZIONI - CREDITO FATTO VALERE COME DOMANDA RICONVENZIONALE DI CONDANNA - CONSEGUENZE.*
La compensazione giudiziale e ammessa soltanto se il giudice del merito riconosce la facile e pronta liquidita del credito, nel qual caso la disciplina sostanziale va coordinata col disposto dell'art 35 cod proc civ indipendentemente dalla questione di Competenza; per contro, se il credito non e ritenuto di facile e pronta liquidazione, il giudice deve prescindere dal credito dedotto in compensazione, salvo che esso sia fatto valere come domanda riconvenzionale di condanna: in quest'ultimo caso il giudice, dopo aver provveduto sulla domanda dell'attore, deve in applicazione degli artt 36 e 112 cod proc civ, iniziare l'istruttoria per accertare l'esistenza dell'altro credito che, non operando come compensativo, e pero fatto valere per ottenere una pronuncia di condanna. (V 410/54; (V 971/63; (V 1941/69, mass n 341103).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)