Sez. 3, Sentenza n. 991 del 09/04/1974 (Rv. 368932 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - METODO D'INDAGINE ADOTTATO DAL CONSULENTE - GIUDIZIO POSITIVO SU DI ESSO - PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA CON ALTRO METODO IPOTIZZABILE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - METODO D'INDAGINE ADOTTATO DAL CONSULENTE - GIUDIZIO POSITIVO SU DI ESSO - PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA CON ALTRO METODO IPOTIZZABILE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Il giudizio positivo espresso dal giudice di merito circa la congruita di un determinato metodo d'indagine tecnica, adottato in concreto dal consulente d'ufficio (che costituisce un apprezzamento di fatto), deve considerarsi sorretto da sufficiente motivazione se e fondato su considerazioni inerenti all'intrinseca essenza del metodo stesso o intese, comunque, a dimostrare che esso ha condotto a risultati convincenti e decisivi, non essendo indispensabile che, con riferimento ad altro metodo eventualmente possibile, si proceda ad una valutazione comparativa, allo scopo di stabilire quale metodo sia preferibile.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)