Sez. L, Sentenza n. 105 del 07/01/2000 (Rv. 532734 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE | Inabilità permanente - Formulazione in appello di diversa valutazione da parte dello stesso consulente - Adesione del giudice di merito alle considerazioni del consulente sui pregi del metodo adottato - Difetto di motivazione della sentenza - Insussistenza - Sindacabilità in cassazione - Esclusione - Fattispecie relativa a metodo di valutazione dell'ipoacusia ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE
È adeguatamente motivata e non sindacabile in sede di legittimità la decisione di merito che abbia recepito la nuova misurazione del grado di inabilità permanente compiuta in secondo grado dal medesimo consulente tecnico d'ufficio - pur in riferimento ad uno stato patologico invariato - sulla base dell'adozione di una diversa metodologia di valutazione, una volta che il giudice di merito abbia evidenziato le ragioni alla base della formulazione del nuovo parere e, sia pure aderendo alle spiegazioni tecniche fornite al riguardo dall'ausiliare, abbia ritenuto che tra i vari metodi formulati dagli esperti, quello prescelto rappresentava il migliore compromesso tra le necessità di rigore scientifico e di equità di valutazione. (Fattispecie relativa a valutazione del grado di ipoacusia sulla base di metodo recepito in un accordo tra l'INAIL e i patronati nel 1994).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)