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Sez. 6, Sentenza n. 11415 del 04/03/2002 Ud. (dep. 20/05/2002) Rv. 221929 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOSTITUTO DEL DIFENSORE | Mancata comparizione in udienza di uno dei due difensori di fiducia - Nomina del sostituto ex art. 97, comma 4 cod. proc. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221929-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOSTITUTO DEL DIFENSORE

La mancata comparizione all'udienza di uno dei difensori di fiducia - fuori dal caso di assoluto impedimento disciplinato dall'art. 420 ter, comma 5 cod. proc. pen. - non comporta la designazione, da parte del giudice, di un sostituto ai sensi dell'art. 97, comma 4 del codice di rito, quando sia presente comunque un altro difensore di fiducia dell'imputato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 97 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)