Sez. 2, Sentenza n. 47978 del 19/11/2004 Ud. (dep. 10/12/2004) Rv. 231278 - 01
DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - SOSTITUTO DEL DIFENSORE | Mancata comparizione del difensore di fiducia - Nomina di un difensore d'ufficio - Necessità - Conseguenze.
DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - SOSTITUTO DEL DIFENSORE
La mancata comparizione del difensore di fiducia comporta, ex art. 484 cod. proc. pen., la nomina di un difensore d'ufficio, secondo le formalità previste dall'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., che opera in sostituzione di quello di fiducia, essendo prioritario in caso di urgenza il requisito della immediata reperibilità del difensore; peraltro, in difetto di revoca del difensore di fiducia, resta ferma la titolarità del diritto di difesa del difensore originariamente designato, il quale, una volta cessata la situazione che aveva dato luogo alla sostituzione, riprende il suo ruolo automaticamente, in forza del principio di immutabilità della difesa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)