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Sez. 5, Sentenza n. 924 del 25/02/1997 Cc. (dep. 03/04/1997) Rv. 207279 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DI UFFICIO | Richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento - Mancato accoglimento della richiesta da parte del Tribunale - Nomina di un sostituto ex art. 97 comma 4 - Necessità - Sostituzione del difensore di ufficio con un altro ex art. 97 comma 5 - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207279-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DI UFFICIO

Nel caso in cui il tribunale non ritenga di accogliere l'istanza di rinvio presentata dal difensore di ufficio che adduca legittimo impedimento per altro impegno professionale, non può procedere alla sostituzione in via definitiva del difensore con un altro in applicazione dell'art. 97 comma 5, ma deve nominare un sostituto del difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p., rimanendo questo titolare della difesa e destinatario degli avvisi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 97 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 95 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 95 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)