Sez. 6, Sentenza n. 25694 del 17/04/2003 Cc. (dep. 12/06/2003) Rv. 225494 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - FACOLTATIVO | Condizioni di legittimità - Contestuale ricorrenza della gravità del fatto e della pericolosità dell'agente - Esclusione - Sussistenza di uno dei due elementi - Sufficienza - Obblighi della polizia giudiziaria e del giudice in sede di convalida - Individuazione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - FACOLTATIVO
Ai fini della legittimità dell'arresto facoltativo in flagranza non è necessaria la presenza congiunta della gravità del fatto e della pericolosità dell'agente, essendo sufficiente, a norma dell'art. 381, comma 4, cod. proc. pen., che ricorra almeno uno di detti parametri, fermo restando che alla polizia giudiziaria non incombe un dovere di esplicita motivazione, purché, attraverso il verbale di arresto, vengano forniti al giudice gli elementi sufficienti per un controllo sulla ragionevolezza della misura adottata, il cui esercizio deve essere congruamente motivato, una volta verificata la sussistenza dei presupposti temporali indicati negli artt. 386, comma 3 e 390, comma 1, stesso codice e della flagranza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 381 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 381 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 386 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 386 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 390 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)