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Sez. 2, Sentenza n. 40432 del 17/09/2003 Cc. (dep. 23/10/2003) Rv. 227276 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - FACOLTATIVO | Ragioni che hanno orientato l'esercizio del potere discrezionale della polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 381 comma quarto cod proc. pen. - Motivazione "ad hoc" - Necessità - Esclusione - Desumibilità dal complesso degli atti pertinenti all'arresto - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-09-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227276-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - FACOLTATIVO

In tema di arresto in flagranza facoltativo, la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l'hanno indotta ad esercitare - in relazione alla gravità del fatto o alla pericolosità dell'interessato - il potere di privazione della libertà. Tale indicazione non deve necessariamente concretarsi in una motivazione "ad hoc" del provvedimento, essendo sufficiente che, mediante il contesto descrittivo emergente dal verbale di arresto o dagli atti complementari, il giudice della convalida sia posto in grado di conoscere e sindacare le ragioni che hanno orientato la polizia giudiziaria nell'esercizio della discrezionalità riconosciutale dal comma quarto dell'art. 381 cod. proc. pen.. In mancanza di tali condizioni, dovendosi escludere che il giudice possa sostituirsi alla polizia giudiziaria nell'assolvimento di un siffatto onere motivazionale, l'arresto in flagranza non può essere convalidato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 381 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 381 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)