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Sez. 6, Sentenza n. 42987 del 21/11/2024 Cc. (dep. 26/11/2024) Rv. 287266-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - M.A.E. processuale | Ragioni della emissione - Indicazione - Esclusione - Verifiche da parte dello Stato di esecuzione - Limiti - Rapporti con la disciplina in tema di O.I.E.
Stato
decisa il 2024-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287266-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - M.A.E. processuale

In tema di mandato di arresto europeo processuale, l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione non è tenuta a indicare le ragioni del provvedimento coercitivo interno posto a fondamento della richiesta di consegna, né compete all'autorità dello Stato di esecuzione verificare la necessità della presenza del consegnando al processo a suo carico nel Paese richiedente, residuando un limitato spazio valutativo nel caso di mandato emesso per finalità esclusivamente investigative. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'introduzione degli strumenti di cooperazione giudiziaria non coercitivi di cui alla Direttiva 2014/41/UE sull'Ordine europeo di indagine, regolati dal principio di proporzionalità, non ha inciso sulle condizioni di legittimità dell'euromandato).

Legge 22/04/2005 num. 69 art. 6 com. 1 lett. C), Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584, Direttive Commissione CEE 03/04/2014 num. 41, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)