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Sez. 3, Sentenza n. 3006 del 17/10/1962 (Rv. 254446 - 01)

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - GESTIONE DELLA LITE - RESPONSABILITA DELLO ASSICURATORE - MANCATA ACCETTAZIONE DI UNA PROPOSTA TRANSATTIVA - INDAGINE SULLA COLPA - CRITERIO.*
Stato
decisa il 1962-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/254446-01

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - GESTIONE DELLA LITE - RESPONSABILITA DELLO ASSICURATORE - MANCATA ACCETTAZIONE DI UNA PROPOSTA TRANSATTIVA - INDAGINE SULLA COLPA - CRITERIO.*

Il patto di gestione di lite inserito in un contratto di Assicurazione contro i rischi della responsabilita civile importa che l'assicuratore sia tenuto ad un Obbligo di diligenza nell'esecuzione del patto medesimo, e che, quindi, sia responsabile verso l'assicurato se, con una condotta colposa propria o dei legali da lui designati, pregiudichi le ragioni dell'assicurato stesso. Un simile comportamento colposo ben puo essere riscontrato nel rifiuto di aderire ad una ragionevole e vantaggiosa transazione con il terzo danneggiato. Tuttavia nell'accertare l'esistenza della colpa, occorre tenere conto della difficolta di valutare a priori gli effetti di una data condotta giudiziale, e della discrezionalita di apprezzamento tecnico spettante ai legali quanto alla previsione dell'esito della lite. Al riguardo, il giudizio sul comportamento deve essere fatto non a posteriori, cioe secundum eventum litis, ma sulla base degli elementi valutabili al momento in cui l'assicuratore elesse la sua condotta. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)