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Sez. 3, Sentenza n. 4556 del 06/07/1983 (Rv. 429433 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ ED OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - DANNO DERIVANTE ALL'ASSICURATO DALLA OMESSA STIPULAZIONE DI UNA VANTAGGIOSA TRANSAZIONE CON IL TERZO DANNEGGIATO - RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURATORE - CONDIZIONI - INSUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429433-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ ED OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - DANNO DERIVANTE ALL'ASSICURATO DALLA OMESSA STIPULAZIONE DI UNA VANTAGGIOSA TRANSAZIONE CON IL TERZO DANNEGGIATO - RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURATORE - CONDIZIONI - INSUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

L'assicuratore della responsabilità civile che abbia assunto la gestione della lite, può essere ritenuto responsabile del danno derivante all'assicurato dalla omessa stipulazione di una vantaggiosa transazione col terzo danneggiato, soltanto quando tale condotta omissiva debba considerarsi colposa in relazione alla obiettiva situazione esistente all'atto del rifiuto opposto alla offerta transattiva, dovendosi tenere conto al riguardo della difficoltà di prevedere l'esito della controversia. Con lo effetto che l'apprezzamento del giudice del merito, il quale ritenga che - nella specie - difettasse ogni sicurezza in ordine alla definizione del giudizio sull'an della responsabilità, costituisce un giudizio di fatto che sfugge al Sindacato di legittimità ove sia sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici e errori di diritto. (Conf 2426/81, mass n 413200; (Conf 1505/78, mass n 390891; (Conf 3006/62, mass n 254446).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)