Sez. 1, Sentenza n. 2118 del 05/05/1978 (Rv. 391502 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - RESPONSABILITA PER LA CATTIVA GESTIONE - CONDIZIONI - RIFIUTO SENZA SERI MOTIVI DI UNA TRANSAZIONE RAGIONEVOLE E VANTAGGIOSA NEI LIMITI DEL MASSIMALE - RESPONSABILITA DELL'ASSICURATORE - CONTENUTO.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - RESPONSABILITA PER LA CATTIVA GESTIONE - CONDIZIONI - RIFIUTO SENZA SERI MOTIVI DI UNA TRANSAZIONE RAGIONEVOLE E VANTAGGIOSA NEI LIMITI DEL MASSIMALE - RESPONSABILITA DELL'ASSICURATORE - CONTENUTO.*
La responsabilita dell'assicuratore per la cattiva gestione della lite si verifica non solo nel caso in cui la vertenza venga attivamente gestita nei confronti del terzo in modo da arrecare pregiudizio all'assicurato, ma anche quando la compagnia assicuratrice, messa tempestivamente in condizione di gestire la lite, se ne disinteressi in modo tale da determinare il predetto pregiudizio. La condotta dell'assicuratore pregiudizievole alle ragioni dell'assicurato si manifesta anche quando il primo rifiuti senza seri motivi una transazione ragionevole e vantaggiosa, specie se nei limiti del massimale. In questo caso l'assicuratore risponde del risarcimento posto a carico dell'assicurato nella misura piu gravosa rispetto a quella proposta con la transazione e superiore ai limiti del massimale. (V 927/71, mass n 350846; (V 1883/70, mass n 347878; (V 2815/63; (V 3006/62, mass n 254446).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)