diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5768 del 22/05/1991 (Rv. 472302 - 01)

Contratti agrari - Ambito di applicazione - Rapporti oggetto di controversie - In genere | Art. 53 primo comma della legge n. 203 del 1982 - Applicabilità a tutti i rapporti comunque in corso - Riferimento esclusivo ai rapporti agrari - Fondo rustico coltivato direttamente dal proprietario o dai suoi familiari - Morte del proprietario verificatasi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982 - Applicabilità dell'art. 49 primo comma della legge n. 203 del 1982 - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472302-01

Contratti agrari - Ambito di applicazione - Rapporti oggetto di controversie - In genere

L'articolo 53 primo comma della legge 3 maggio 1982 n. 203, nello stabilire che tale legge si applica a tutti i rapporti, comunque in corso, si riferisce esclusivamente ai rapporti agrari e non anche a quelli di natura diversa. Pertanto, in caso di morte del proprietario di un fondo rustico coltivato direttamente da lui o dai suoi familiari, verificatasi anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 203 del 1982, non si applica la normativa dettata dal primo comma dell'art. 49 di tale legge (che prevede la costituzione coattiva di un contratto di affitto tra l'erede imprenditore a titolo principale o coltivatore diretto e gli altri coeredi, anche per le porzioni comprese nelle quote di costoro) perché prima dell'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982 nessuna legge (applicabile alla data dell'apertura della successione) prevedeva che si costituisse in tal caso tra gli eredi un contratto di affitto o altro rapporto agrario che, se in corso, potesse poi essere disciplinato dalla nuova normativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 11, Cod. Civ. art. 456, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 49 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)