Sez. L, Sentenza n. 13873 del 02/08/2012 (Rv. 623365 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Cassazione con rinvio - Effetti - Formazione del giudicato - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi al principio di diritto ex art. 384 cod. proc. civ. - Limiti - "Jus superveniens" - Sopravvenienza di interpretazione autentica o declaratoria di incostituzionalità - Rilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE
La sentenza di cassazione con rinvio non costituisce giudicato, formandosi quest'ultimo soltanto sulla sentenza che decide definitivamente la causa nel merito. Ne consegue che l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla "regula juris" enunciata dalla Corte di cassazione a norma dell'art. 384 cod. proc. civ. viene meno quando la norma da applicare in aderenza a tale principio sia stata successivamente abrogata, modificata o sostituita, per effetto di "jus superveniens", comprensivo dell'emanazione di una norma di interpretazione autentica e della dichiarazione di illegittimità costituzionale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)