Sez. 1, Sentenza n. 4690 del 13/05/1994 (Rv. 486601 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Formazione dello stato passivo - Revocazione dei crediti ammessi | Curatore - Collocazione di un credito tra quelli privilegiati - Contestazione per la mancanza di contestualità tra l'insorgenza del credito e la costituzione della garanzia - Revocazione - Esperibilità - Esclusione.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Formazione dello stato passivo - Revocazione dei crediti ammessi
Esula dall'ambito della revocazione di cui all'art. 102 legge fallimentare - che costituisce un rimedio straordinario contro una pronuncia ormai definitiva sull'accertamento dei crediti concorrenti - l'ipotesi in cui il curatore contesti la collocazione di un credito tra quelli privilegiati, deducendo, con riferimento all'art. 67 primo comma n. 4 legge fallimentare, la mancanza di contestualità tra il momento dell'insorgenza del credito e quello in cui ebbe luogo la costituzione della garanzia, atteso che tale contestazione si traduce nella prospettazione di un errore di diritto da parte dell'organo fallimentare nel procedimento di verifica dei crediti e non involge nessuno dei profili che, secondo l'art. 102 citato, consentono di azionare il suddetto rimedio (ammissione della garanzia determinata da falsità, dolo, errore di fatto essenziale, rinvenimento di documenti decisivi contrari).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 102 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)