diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2864 del 28/07/1969 (Rv. 342670 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - CORREZIONE DELLA SENTENZA - ORDINANZA DI CORREZIONE - INIMPUGNABILITA CON IL RICORSO PER CASSAZIONE - LIMITI - IMPUGNATIVA DELLA PARTE CORRETTA DELLA SENTENZA.*
Stato
decisa il 1969-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342670-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - CORREZIONE DELLA SENTENZA - ORDINANZA DI CORREZIONE - INIMPUGNABILITA CON IL RICORSO PER CASSAZIONE - LIMITI - IMPUGNATIVA DELLA PARTE CORRETTA DELLA SENTENZA.*

L'ordinanza con la quale viene corretto, a norma dell'art. 287 cod. proc. civ., un errore materiale o di calcolo ovvero una omissione in cui sia incorsa la sentenza, si sottrae, di per se, ai mezzi ordinari di impugnazione ed e, pertanto, inammissibile il ricorso per Cassazione proposto contro l'ordinanza stessa. Se, pero, la correzione interferisse con la sostanza del giudicato generando, di conseguenza, l'interesse della parte ad insorgere contro di essa, l'impugnazione, anche se formalmente rivolta contro il provvedimento di correzione, si risolve, in realta, in una censura della sentenza nella parte che ha formato oggetto della correzione, nel senso che tende a provocare il controllo di legittimita della Cassazione non sull'ordinanza come tale, bensi sulla sentenza quale risulta dopo l'apportata correzione. (V.1149-67, massima n.327574).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)