diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 28 del 07/01/1974 (Rv. 367517 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - PROVVEDIMENTO DI CORREZIONE - NATURA - AUTONOMA IMPUGNABILITA - ESCLUSIONE - PROVVEDIMENTO NEGATIVO DI CORREZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367517-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - PROVVEDIMENTO DI CORREZIONE - NATURA - AUTONOMA IMPUGNABILITA - ESCLUSIONE - PROVVEDIMENTO NEGATIVO DI CORREZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - PRECLUSIONE.*

Il provvedimento di correzione della sentenza e, sostanzialmente, un provvedimento amministrativo. Esso non costituisce un mezzo di impugnazione della sentenza perche non tende a sostituire una decisione con un'altra, attraverso uno sviluppo del processo, ne realizza una decisione per se stessa impugnabile, perche non ha alcuna validita autonoma rispetto alla sentenza corretta, anzi ripete da questa la sua validita. Detto provvedimento non e impugnabile di per se, ma soltanto attraverso la impugnazione della sentenza corretta. Il provvedimento negativo di correzione reso in Sede di riesame del primo provvedimento positivo di correzione, al quale non abbia fatto seguito alcuna impugnazione della sentenza corretta, non e impugnabile per Cassazione. (V 2779'70, mass n 349264; 2864'69, mass n 342670).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)