Sez. L, Sentenza n. 1338 del 24/02/1984 (Rv. 433466 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA NELLE PARTI CORRETTE - FUNZIONE - LIMITI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA NELLE PARTI CORRETTE - FUNZIONE - LIMITI.*
L'impugnazione della sentenza nelle parti corrette attraverso lo apposito procedimento di cui agli artt. 287 e segg. cod. proc. civ. non può avere altro fine se non quello di consentire la revisione della correzione e la verifica se essa sia stata effettuata entro i limiti di legge, i quali, in relazione alla natura meramente materiale dell'errore, ne escludono ogni incidenza sul giudizio contenuto nella sentenza e coperto dall'intervenuto giudicato, la cui intangibilità non è, pertanto, compromessa dalla suddetta impugnazione. (V 4248/76, mass n 382936; (contra 5138/81, mass n 415931; (contra 28/74, mass n 367517; (contra 2779/70, mass n 349264; (contra 2864/69, mass n 342670; (contra 1149/67, mass n 327574).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)