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Sez. 3, Sentenza n. 28314 del 22/12/2011 (Rv. 621006 - 01)

CONTRATTI BANCARI - SERVIZIO BANCARIO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA | Clausola limitativa del valore massimo dei beni depositati nella cassetta di sicurezza - Natura di tale clausola - Patto di esonero da responsabilità - Conseguenze - Furto dei beni custoditi - Riconducibilità del danno a colpa lieve dell'istituto di credito - Esonero di responsabiltà - Configurabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621006-01

CONTRATTI BANCARI - SERVIZIO BANCARIO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA

In tema di contratto bancario per il servizio delle cassette di sicurezza, la clausola negoziale che disponga che l'uso delle cassette è concesso per la custodia di cose di valore complessivo non superiore ad un certo limite e che comporti l'obbligo dell'utente di non conservare nella cassetta medesima cose aventi nell'insieme valore superiore a detto importo, in correlazione con altra che, in caso di risarcimento del danno verso l'utente, imponga di tenere conto della clausola precedentemente indicata, va qualificata come attinente alla limitazione della responsabilità. Ne consegue che, essendo tale clausola valida nei limiti di cui all'art. 1229, primo comma, cod. civ., la banca è tenuta a rispondere soltanto per dolo o per colpa grave, operando l'esonero da responsabilità in caso di colpa lieve anche per l'ipotesi di furto, pur in mancanza di prova del caso fortuito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1229 com. 1, Cod. Civ. art. 1839

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)