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Sez. L, Sentenza n. 18416 del 01/08/2013 (Rv. 627530 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - IN GENERE | Nuove assunzioni successive al licenziamento - Legittimità del recesso datoriale - Condizioni - Onere della prova del datore di lavoro - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627530-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - IN GENERE

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ove il datore di lavoro abbia assunto, successivamente al recesso, nuovo personale, è necessario, al fine di ritenere raggiunta la prova dell'inutilizzabilità "aliunde" del lavoratore licenziato, che il datore medesimo, su cui grava l'onere probatorio, indichi le assunzioni effettuate, il relativo periodo, le qualifiche e le mansioni affidate ai nuovi dipendenti e dimostri che queste ultime non siano da ritenersi equivalenti a quelle svolte dal lavoratore licenziato, tenuto conto della professionalità da questi raggiunta. (Nella specie, la S.C., in applicazione del su esteso principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato l'impugnativa del licenziamento, rilevando che l'impresa aveva affidato inappalto ad una società esternal' attività di gestione del magazzino cui i lavoratori licenziati erano addetti e ritenendo irrilevanti le nuove assunzioni operate in relazione a mansioni del tutto diverse).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)