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Sez. L, Sentenza n. 2874 del 24/02/2012 (Rv. 621243 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - IN GENERE | Riassetto organizzativo dell'azienda - Soppressione di posti di lavoro e parziale sostituzione con altri lavoratori - Interruzione del nesso causale tra recesso datoriale e situazione di necessaria riorganizzazzione - Automaticità - Esclusione - Intento di realizzare il contenimento dei costi - Giustificato motivo di recesso - Configurabilità - Circostanze di crisi - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621243-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - IN GENERE

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nella previsione della seconda parte dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, comprende anche l'ipotesi di un riassetto organizzativo dell'azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa e deciso dall'imprenditore, non pretestuosamente e non semplicemente per un incremento di profitto, bensì per far fronte a sfavorevoli situazioni - non meramente contingenti - influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, ovvero per sostenere notevoli spese di carattere straordinario, senza che sia rilevante la modestia del risparmio in rapporto al bilancio aziendale, in quanto, una volta accertata l'effettiva necessità della contrazione dei costi, in un determinato settore di lavoro, ogni risparmio che sia in esso attuabile si rivela in diretta connessione con tale necessità e quindi da questa oggettivamente giustificato. (Nella specie, la S.C., nel cassare la decisione impugnata, ha ritenuto non idoneo ad interrompere il legame tra il recesso datoriale e il riassetto organizzativo aziendale in ridimensionamento del personale, attuato mediante licenziamento di tre lavoratori a tempo interminato e assunzione di due apprendisti, in un quadro di delocalizzazione produttiva all'estero e della successiva correzione dell'attività dell'impresa).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)