Sez. 1 - , Ordinanza n. 2658 del 30/01/2019 (Rv. 652546 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Interruzione di diritto del processo ex art. 43 l.fall. - Termine per la riassunzione - Decorrenza - Dalla conoscenza in forma legale dell’evento interruttivo - Comunicazione del curatore alle parti interessate - Configurabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
In caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione di cui all'art. 305 c.p.c. decorre dalla dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo secondo la previsione dell'art. 300 c.p.c., ovvero, se anteriore, dalla conoscenza legale di detto evento procurata dal curatore del fallimento alle parti interessate.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 com. 1, Legge Falliment. art. 43 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)