Sez. 1, Sentenza n. 12094 del 10/10/1985 Ud. (dep. 13/12/1985) Rv. 171364 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - RISSA - CIRCOSTANZE - ATTENUANTE DELLA PROVOCAZIONE - INAPPLICABILITÀ - FATTISPECIE: AZIONE VIOLENTA DETERMINATA DA SENTIMENTO DI VENDETTA.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - RISSA - CIRCOSTANZE - ATTENUANTE DELLA PROVOCAZIONE - INAPPLICABILITÀ - FATTISPECIE: AZIONE VIOLENTA DETERMINATA DA SENTIMENTO DI VENDETTA.*
La circostanza attenuante della provocazione è (normalmente) incompatibile col reato di rissa, poiché i corrissanti sono animati da intenti reciprocamente offensivi. (nella specie è stato escluso che ricorresse l'ipotesi, formulata dalla giurisprudenza in deroga all'affermate principio, dello intervento nella rissa provocato dal fatto ingiusto altrui, essendo risultato che l'Azione violenta pur determinata da un avvenimento occasionale della sera precedente, trovava la sua spinta psicologica nel sentimento di vendetta legato a questioni di prestigio delinquenziale). (V mass n 103522; (V mass n 124733; (V mass n 147684; (Conf mass n 102054).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 2, Cod. Pen. art. 588 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)