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Sez. 3, Sentenza n. 3905 del 22/02/2000 Ud. (dep. 27/03/2000) Rv. 215952 - 01

COMMERCIO CON L'ESTERO - ESPORTAZIONI | Esportazione verso la Libia di merce in violazione del c.d. "embargo petrolifero" stabilito con regolamento comunitario n.3274/93 del Consiglio - Reato ex art. 11 r.d.l.14.11.1926 n.1923 - Sussistenza - Abrogazione o sospensione del predetto regolamento - Irrilevanza - Ragioni - Norma eccezionale e temporanea - Retroattività della legge più favorevole - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215952-01

COMMERCIO CON L'ESTERO - ESPORTAZIONI

Il regolamento CE n.3274/93 del 29.11.93, istitutivo del divieto di fornitura di taluni beni e servizi alla Libia, norma extrapenale integratrice del precetto penale, costituisce un complesso di norme eccezionali, in quanto derogatrici al principio della libertà di commercio tra gli Stati e temporanee, cioè destinate ad operare per un tempo determinato, e pertanto rientra nella disciplina dettata dal quarto comma dell'art. 2 cod. pen. Costituisce pertanto reato, indipendentemente dalla vigenza nel tempo del suddetto embargo, sospeso con il regolamento CE n.863/99, l'esportazione in Libia, in violazione del divieto comunitario, di merce di cui era vietata l'esportazione verso detto Stato, sanzionata a norma dell'art. 11 R.d.l. 14.11.1926 n.1923.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/11/1926 num. 1923 art. 11 CORTE COST., Regolam. Comunitario del 1993 num. 3274, Regolam. Comunitario del 1999 num. 863

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)