Sez. 3, Sentenza n. 43829 del 16/10/2007 Ud. (dep. 26/11/2007) Rv. 238262 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE | Reato di cui all'art. 5, lett. h), legge n. 283 del 1962 - Norma penale in bianco - Successione nel tempo di disposizioni integratrici del precetto - Applicabilità del principio di retroattività della legge più favorevole - Esclusione - Fattispecie.
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE
La fattispecie di cui all'art. 5 lett. h) L. n. 283 del 1962 è norma penale in bianco, giacché rinvia, al fine di adeguare gli obblighi di legge all'evoluzione anche scientifica del contesto cui la legge stessa intende riferirsi, a disposizione proveniente da fonte diversa da quella penale; dal carattere eccezionale e dall'efficacia temporanea di tali disposizioni consegue che la punibilità della condotta non dipende dal momento in cui viene emessa la decisione, ma dal momento in cui avviene l'accertamento, con esclusione dell'applicabilità del principio di retroattività della legge più favorevole. (Nel caso di specie il limite di tolleranza relativo alla presenza, vietata per legge, di residui di bromopropilato negli alimenti, stabilito da un D.M., era stato, successivamente al fatto, innalzato sino a superare il valore riscontrato nelle mele vendute dall'imputato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)